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Appalti: in G.U. il Decreto su pubblicazione avvisi e bandi gara

lentepubblica.it • 27 Gennaio 2017

gare bandiPubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, il decreto Infrastrutture 2 dicembre 2016 attuativo dell’art. 73, comma 4, del nuovo Codice dei contratti relativo alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi gara.

 


 

Il decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata.

 

Il decreto individua, altresi’, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

 

Ai fini del presente decreto si intende per:

 

a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 

b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;

 

c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all’art. 73, comma 4, del codice.

 

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalita’ di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorita’ e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

 

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.

 

Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.

 

Ai sensi dell’art. 29 del codice, gli stessi sono altresi’ pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

 

L’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d’importo, le modalita’ operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.

 

Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

 

Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalita’ di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’ delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la piu’ ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realta’ territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonche’ degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, e’ altresi’ effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europea, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

 

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

 

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

 

Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.

 

A questo link il testo completo del Decreto.

 

 

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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